Esso è un rimborso fiscale del 110% delle spese, applicato su cinque anni ( spese 2020 e 2021) o su quattro anni (spese 2023). Contributo che può raggiungere il 160% nelle aree terremotate del 2009 e del 2016.E’ destinato a coloro che eseguono lavori miranti al miglioramento delle prestazioni energetiche degli immobili in cui vivono o che possiedono.
La prima fonte rilevante in merito è il Decreto rilancio (dl 34 del 19 maggio 2020) convertito nella legge 77/2020 del 17 luglio 2020. L’art.119 riguarda le regole del super ecobonus, l’art.121 tratta la cessione del credito. L’applicabilità pratica delle norme è possibile grazie ai vari interventi esplicativi dei ministeri coinvolti: il decreto del Mise del 6 agosto 2020, che delinea i costi congrui; la circolare 24/e del Mef, che riguarda gli effetti fiscali ed il provvedimento 8 agosto 2020 del Mef, che indica le modalità attuative della cessione del credito. La legge di Bilancio 2021 ( Legge 30 dicembre 2020, n.178).
I condomini, le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di arti e professioni, gli IACP ed assimilati, le cooperative a proprietà indivisa, le organizzazioni no profit e le società sportive dilettantistiche iscritte nell’apposito registro pubblico. Non sono compresi, per i lavori interni, gli immobili accatastati A/1, A/8 e A/9 e gli immobili indipendenti non residenziali. In caso di possesso di più unità immobiliari e di lavori riguardanti le abitazioni e non le parti condominiali, la detrazione si applica solo a due unità.
In seguito alle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2021, il termine per i lavori sulle singole abitazioni è il 30 giugno 2022; per gli interventi sulle parti comuni condominiali 31 dicembre 2022 se al 30 giugno 2022 sono stati effettuati almeno il 60%dei lavori, mentre per gli IACP e assimilati il termine è il 30 giugno 2023, purché al 31 dicembre 2022 sia stato eseguito almeno il 60% dei lavori.
Per le persone fisiche sono i termini ultimi entro cui si effettuano i pagamenti per cui si chiede l’agevolazione. In virtù del “ criterio di cassa” chi paga i lavori nel 2021 potrà chiedere la detrazione con la dichiarazione dei redditi relativa al 2021 e che presenterà nella Primavera/estate del 2022. Solo nel caso di enti commerciali o imprese si fa riferimento al “criterio di competenza” e vale la data di ultimazione dei lavori.
I destinatari sono i soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese. In sintesi, oltre al proprietario hanno diritto il nudo proprietario o l’usufruttuario, il titolare del diritto di abitazione o di superficie, il detentore dell’immobile in base ad un contratto regolarmente registrato di locazione o di leasing o di comodato e purché in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario. Coloro che stanno acquistando casa e compiono i lavori prima del rogito devono stipulare un preliminare d’acquisto registrato e deve esservi il consenso scritto del proprietario.
Si, sia se l’immobile sia posseduto, sia nel caso in cui l’immobile sia detenuto, ad esempio, per un contratto di locazione. Non occorre che si tratti dell’abitazione principale di chi ha diritto alle detrazioni, ma i familiari devono essere conviventi e la casa idonea alla convivenza.Ne consegue che l’estensione non è possibile quando l’immobile è dato in locazione. Se la casa è in comproprietà l’agevolazione può spettare anche ad uno solo dei proprietari se sostiene tutte le spese.
Non ha diritto al bonus se si tratta di redditi per i quali paga la cedolare secca. Può decidere di optare per la tassazione ordinaria; può effettuare la cessione del credito oppure può ottenere lo sconto in fattura.
Le detrazioni spettano al nuovo acquirente, salvo diverso accordo tra le parti.
Teoricamente no, poiché le procedure sono molto rigorose ed i professionisti che certificassero lavori mai eseguiti, miglioramenti delle prestazioni energetiche inesistenti, costi gonfiati rischierebbero multe e pene detentive.
Sono comprese le opere che apportino un reale miglioramento delle performance energetiche degli immobili. Al termine dei lavori deve registrarsi un miglioramento di almeno due classi energetiche o, nel caso di impossibilità, deve essere conseguita la classe energetica più alta. Quest’ultima è una situazione del tutto teorica, poiché riguarda esclusivamente gli immobili di classe A3, che hanno già eccellenti caratteristiche energetiche e che possono migliorare solo salendo alla A4.I lavori trainanti determinano di per sé il diritto ad ottenere la detrazione, mentre i lavori trainati danno diritto al bonus del 110% solo se effettuati contestualmente ad uno dei lavori trainanti. Si distinguono, inoltre, i lavori in condominio da quelli effettuati nelle case indipendenti.
Il condominio si ha quando il costruttore di un immobile ne cede la proprietà di piani o porzioni di piano a più soggetti o quando più soggetti si accordino per costruire su un suolo comune. E’ sufficiente che esistano servizi in comune perché di fatto un complesso verticale od orizzontale di unità immobiliari costituiscano un condominio.
La nomina di un amministratore è obbligatoria quando le unità immobiliari sono più di otto, ma tale aspetto è irrilevante nel caso in esame, poiché va considerato condominio anche una palazzina con due appartamenti a proprietà distinta.
Tutte le unità immobiliari comprese quelle non residenziali e le residenziali di lusso. Queste ultime sono classificate come A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville), A/9 (immobili storici). Tuttavia è raro che in condominio vi siano abitazioni di lusso e non di lusso e può riguardare solo gli appartamenti A/1.
Nei condomini dove oltre il 50% della superficie sia a destinazione residenziale, gli immobili non residenziali usufruiscono dell’agevolazione sulle parti comuni; le opere interne sono agevolate solo per gli immobili residenziali, con il limite di due abitazioni per contribuente ( comprese quelle eventualmente possedute altrove).
Tali lavori comprendono due tipologie: l’isolamento termico dell’edificio e la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti. Non è necessaria la coesistenza di entrambe le tipologie, basta uno di questi due interventi a far scattare il bonus, purché si verifichi il miglioramento delle due classi.
L’intervento deve interessare almeno il 25% delle superfici opache, con l’isolamento delle pareti, delle pavimentazioni, delle falde e del tetto. E’ necessario l’uso di materiali che rispettino i requisiti ambientali descritti dal Dm 11 ottobre 2017 del ministero dell’ Ambiente.
E’ agevolata la sostituzione del vecchio impianto con generatori di calore a condensazione, di classe A; generatori a pompe di calore, ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche; apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, sistemi di micro cogenerazione, collettori solari e nei comuni montani non sottoposti a procedura di infrazione comunitaria anche l’allaccio al teleriscaldamento.
Si, l’impianto deve avere un generatore indipendente,ma l’intervento da solo non garantisce il miglioramento di due classi energetiche e, quindi, devono essere eseguite altre opere.
I costi dei lavori devono essere congrui in base ai criteri stabiliti dalla circolare Mise. Per la coibentazione termica il limite è 40.000 € nei condomini fino a 8 unità, di 30.000€ negli altri casi.Per la sostituzione della centrale il limite è 20.000€ fino a 8 unità e 15.000€ per i complessi più popolosi. Sono comprese tutte le spese, come perizie, prestazioni professionali ecc.
Il rischio è molto basso,in quanto tutti gli alloggi potranno usufruire del bonus. Ad esempio un condominio di 50 unità, con un costo di 1,5 milioni di euro per il cappotto termico e una casa abbia spese per 40.000€. Li potrà detrarre tutti in quanto il tetto si calcola moltiplicando 40.000€ per i primi 8 appartamenti e 30.000€ per i restanti 42.; per un totale di 1.580.000€.
Sono quelli previsti dall’ecobonus già in vigore, come la sostituzione degli infissi, l’installazione di schermature solari o di pannelli solari.Solo se l’immobile in cui si svolgono i lavori è sottoposto a vincolo architettonico o ambientale, che rende impossibili gli interventi trainanti, queste opere hanno ugualmente il diritto al superbonus, ma devono apportare un miglioramento (poco probabile) di due classi.Infine ci sono tre interventi ulteriori: installazione del fotovoltaico, delle colonnine per ricaricare le auto elettriche, l’eliminazione delle barriere architettoniche.
In merito ai lavori “trainati” il tetto della detrazione non varia, cambiano aliquote e tempistica di rimborso: per gli infissi con l’ecobonus standard per detrarre 60.000€ occorre spenderne 120.000€ con rimborso in dieci anni. Con il super ecobonus basta spenderne 54.545€ con rimborso in cinque anni.
Malgrado i vantaggi offerti, è probabile che, come accade spesso nelle dinamiche condominiali,vi siano disaccordi che ostacolino l’avvio dei lavori.
Qualcuno potrebbe lamentarsi per il pericolo causato dai ponteggi a portata di finestre e balconi. I lavori per realizzare il cappotto termico potrebbero essere invasivi. Inoltre, il solo cappotto termico non basta a guadagnare le due classi energetiche, se non sono svolti altri interventi che migliorino l’efficienza energetica.
Nei condomini i cui immobili hanno il riscaldamento autonomo, non tutti sono propensi a cambiare, specialmente se utilizzano poco la casa. Con il riscaldamento centralizzato una parte si pagherà a consumo, ma una quota dei consumi complessivi sarà suddivisa in millesimi. Ad esempio, in un condominio sito in montagna, abitato per lo più da non residenti che ne fanno un uso saltuario, l’accordo per i lavori sarà difficile da raggiungere.
L’assemblea può svolgersi in presenza, rispettando il distanziamento tra i presenti; oppure per via telematica, quando vi sia il consenso preventivo della maggioranza dei condòmini. Ai lavori in assemblea possono partecipare dei tecnici per illustrare le modalità di svolgimento degli interventi e la scelta dei materiali.
I tecnici devono garantire che a fine lavori si otterrà l’agevolazione. Per lo Stato il super ecobonus potrebbe essere molto incisivo; per questo i controlli sono molto serrati. E’ opportuno nominare uno o più professionisti che effettuino una diagnosi energetica dello stabile che valutino l’effettiva utilità dei lavori e i costi.Devono essere rispettati il limite di spesa per unità immobiliare, i limiti della congruità dei costi,e l’obbligo del miglioramento di almeno due classi energetiche.
Vi sono dieci classi energetiche che variano dalla A4 (consumo minimo), alla G ( per le case meno efficienti, che costituiscono circa il 50% del patrimonio italiano). Esse si basano su indici definiti calcolando il fabbisogno energetico necessario in una casa tipo per riscaldare un metro quadrato d’inverno, raffreddarlo in estate e per fornire acqua sanitaria ed illuminazione.
L’indice è costituito dal rapporto tra il valore dei consumi di una casa raffrontati con quelli di una casa tipo. Se, ad esempio, la casa tipo consuma 50 kwh all’anno per metro quadrato, un edificio che ne consuma 55 sarà classificata B ( rapporto 1,1), una che ne consuma 190 sarà classe D ( rapporto 1,9), una che ne consuma 25 in classe A3 (rapporto 0,50).
I costi per tipologia di intervento devono essere minori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari regionali.Il tecnico può, altresì, fare riferimento ai prezzi riportati nelle guide sui “ Prezzi informativi dell’edilizia” edite dal Genio Civile. Inoltre si può fare riferimento all’allegato I del decreto del Mise del 6 agosto, purché sia possibile un computo metrico delle opere.
Il tecnico deve giustificare i costi analiticamente ( ad esempio calcolando il costo orario del lavoro moltiplicandolo per le ore di lavoro).
Dopo l’identificazione dell’impresa a cui affidare i lavori, la decisione può essere approvata in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei condomini che rappresentino almeno un terzo dei millesimi e con un quorum ridotto: basta che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e un terzo del valore dell’edificio.E’ necessario che sia stata effettuata prima la diagnosi energetica dell’immobile . Passata la delibera,bisognerà attendere un mese per eventuali impugnazioni da parte dei contrari o degli assenti in assemblea. La delibera dovrà anche determinare il compenso specifico per l’amministratore.
Nel caso di unità in condominio si possono fare i lavori “trainati” purché si tratti di un immobile accatastato come abitazione non di lusso e che l’agevolazione sia richiesta al massimo per un’altra abitazione.Se l’abitazione è indipendente per usufruire dei bonus ai lavori “trainati” si deve compiere, come in condominio, almeno un lavoro “trainante”, ma con tetti di spesa più ampi.
Per la coibentazione termica il tetto di spesa è di 50.000€, per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale è di 30.000€.
Le tipologie sono analoghe. Vi è, in aggiunta, per i comuni non metanizzati e per quelli non sottoposti a procedura d’infrazione comunitaria, la possibilità di installare caldaie a biomassa ad alta efficienza.
L’ecobonus riguarda la sostituzione dell’impianto, quindi non può essere applicato. Si può, in tal caso,chiedere il bonus ristrutturazione (50% su un tetto di 96.000€ in dieci anni).
La Legge di Bilancio 2021 indica quattro caratteristiche discriminanti: la dotazione in utilizzo esclusivo dell’impianto idrico, del gas, dell’energia elettrica e della climatizzazione invernale. La casa è “funzionalmente indipendente” se sussistono almeno tre di queste caratteristiche.
Probabilmente si, ma se le case sono adiacenti la coibentazione di una sola unità è comunque agevolabile perché è sufficiente che l’operazione riguardi il 25% delle superfici opache.
No, a meno che l’abitazione disponga di un ingresso separato da quello dell’edificio e non dipenda in alcun modo dai servizi comuni; ipotesi prettamente teorica. E’ necessario un intervento trainante effettuato dal condominio, in questo caso la coibentazione.
E’ inusuale che siano effettuati lavori di efficientamento termico di box o cantine. In condominio, però, il proprietario di un box potrebbe essere chiamato a sostenere le spese comuni. In tal caso ha diritto al 110% sulla spesa a lui imputata.
No, le nuove costruzioni non sono incluse. Sono comprese le operazioni di demolizione e ricostruzione dello stabile, se l’operazione è autorizzata dal punto di vista urbanistico come ristrutturazione urbanistica.
Il tetto, che è di 48.000 €,si riferisce ad un impianto di 20 kW, sproporzionato per una casa singola, per cui 6 kW sono in genere sufficienti.La spesa non può superare i2.400 per ogni kW di potenza nominale, mentre l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici è agevolata nel limite di spesa di 1.000€ per ogni kW. Il bonus è subordinato alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE) dell’energia non auto consumata o non condivisa per l’autoconsumo.
Si dimostra con la redazione di due certificazioni Ape (Attestazione di prestazione energetica), la prima all’inizio dei lavori, la seconda al termine.L’attestato può essere rilasciato da tecnici laureati in ingegneria, architettura, agraria e scienze forestali oppure con diploma di perito industriale, di geometra o di perito agrario. I tecnici devono essere iscritti ad un ordine o collegio professionale ed abilitati alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi. Si può diventare certificatori dopo il superamento di specifici corsi con un esame finale.Se la valutazione dell’immobile richiede competenze multidisciplinari, è possibile che più valutatori operino insieme.
No, al certificato Ape si deve allegare un documento denominato “Dichiarazione di indipendenza”; attestante l’assenza di conflitto di interessi con la dichiarazione del certificatore che nega ogni coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell’edificio valutato e nemmeno con i produttori dei materiali e dei componenti e che non vi sono rapporti di parentela fino al quarto grado con il committente.
Sono documenti redatti da un tecnico abilitato, con cui si dimostra che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici previsti e le spese sostenute per gli interventi agevolati sono congrue rispetto a quanto previsto dalla legge.
Essa deve essere trasmessa telematicamente all’Enea dal tecnico abilitato entro 90 giorni dal termine dei lavori o dal conseguimento di un determinato stato di avanzamento dei lavori. Tutte le spese per certificazioni ed asseverazioni sono detraibili fiscalmente.
L’Enea sottopone a una prima verifica documentale un campione di almeno il 5% delle documentazioni presentate; di queste almeno il 10% sarà ulteriormente controllato.
Il professionista deve avere obbligatoriamente una polizza assicurativa che lo tuteli in caso di errore e che preveda una copertura minima di 500.000€. Nel caso di dichiarazioni false si applica una sanzione amministrativa da 2000€ a 15.000€ per ogni dichiarazione o attestazione contestata.. Nei casi più gravi si incorre in un procedimento penale.Inoltre, se la dichiarazione infedele causa la perdita del beneficio fiscale i committenti possono chiedere il risarcimento dei danni e scatta la segnalazione d’ufficio all’Ordine professionale o al collegio di appartenenza.
Nei casi in cui si chieda il beneficio fiscale o la cessione del credito nonostante i lavori non siano ancora completati. E’ possibile effettuare tali operazioni due volte: dopo che siano state svolte(e pagate) il 30% ed il 60% delle opere.
Le persone fisiche devono saldare unicamente con il bonifico parlante, su modello predisposto appositamente dalla banca o dalle Poste e che contenga il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico. L’intermediario opera,in questo caso, come sostituto d’imposta e trattiene al beneficiario l’8% delle somme versate a titolo di ritenuta d’acconto. Per i lavori condominiali, di solito, è l’amministratore che si occupa di questa incombenza.
Le fatture e le ricevute fiscali che attestano le spese sostenute, le ricevute dei bonifici se il contribuente è una persona fisica; la dichiarazione di consenso del proprietario all’esecuzione dei lavori, se questi sono effettuati dal detentore immobile ( abitazione in affitto, in leasing, in comodato, o per cui si sia firmato il preliminare di acquisto senza che sia ancora avvenuto il rogito); una copia della delibera dell’assemblea di condominio e la tabella millesimale di ripartizione spese per interventi eseguiti su parti comuni oppure la certificazione che contiene queste informazioni rilasciata dall’amministratore; una copia dell’asseverazione trasmessa a Enea.
L’Agenzia recupera quanto indebitamente già ricevuto, nei confronti del soggetto che aveva diritto al bonus, anche se questi ha ceduto il credito. Il destinatario originario del bonus avrà la possibilità di rifarsi sui professionisti che lo hanno affiancato nei lavori o sull’impresa, se gli errori che hanno condotto alla irregolarità evidenziate dall’Agenzia delle Entrate siano imputabili a loro.
Sì, è possibile usufruire delle agevolazioni anche in questo caso. L’art. 34 bis del decreto semplificazione ha modificato il regime sulle difformità delle unità immobiliari, statuendo un margine di tolleranza del 2% sulle difformità delle unità immobiliari rispetto alle previsioni urbanistiche, se non si violino divieti specifici. Se sussistono violazioni urbanistiche più gravi si rischia di incorrere nella decadenza dei benefici se non si ricorre, quando si può, alla sanatoria.
Vi sono due vie alternative alla detrazione: la prima è chiedere uno sconto in fattura direttamente all’impresa che compie i lavori; lo sconto ottenuto si trasforma in credito fiscale per l’impresa che può,a sua volta, cederlo a terzi. Se lo sconto è uguale all’importo dei lavori il contribuente non deve avere più nulla dal Fisco, se lo sconto è inferiore al 1000% di quanto pagato all’impresa la parte rimasta a carico del contribuente ha diritto all’agevolazione fiscale. La seconda possibilità è la cessione del credito ad un terzo, una banca che acquisisce il credito ad un prezzo più basso del valore nominale. Il credito non può essere ceduto da chi non ha nessun tipo di reddito, nemmeno figurativo, mentre può essere ceduto da chi ha redditi non imponibili Irpef.
Sì, l’incapienza si ha quando il contribuente ha detrazioni superiori alle imposte che dovrebbe pagare però presuppone l’esistenza di un reddito.
La cessione si comunica per via telematica, mediante un modello disponibile per la prossima dichiarazione dei redditi a partire dal 15 ottobre; la comunicazione per il 2020 va fatta, personalmente, tramite un professionista abilitato o un Caf, entro il 16 aprile 2021. Non è necessario optare subito per la cessione. Chi ha il credito potrà decidere anno per anno se mantenere le detrazioni o cedere il diritto a un terzo ed effettuare la comunicazione, sempre entro il 16 aprile o il primo giorno successivo non festivo.
Le offerte presenti sul mercato variano da un minimo di 100 a un massimo di 105€ ogni 100€ di spese che hanno diritto al super ecobonus. A fronte di costi per 50.000€ il contribuente che cede il suo credito fiscale ne ottiene da 50.000 a 52.500 invece di aspettare 11.000€ all’anno per 5 anni. La cessione è ammessa per i lavori che rientrano in quattro categorie: il sisma bonus che dà diritto al 110% in cinque anni; inoltre si applica all’ ecobonus standard, al bonus facciate ed al bonus ristrutturazioni. Negli ultimi tre casi la cessione è meno vantaggiosa, poiché si ottiene attorno all’80% del credito fiscale nominale. La quota rispetto a quella del super ecobonus e del sisma bonus è inferiore perché il credito si spalma in 10 anni.
Sì, ma vi sono dei costi poiché bisogna stipulare un prestito ponte o con il condominio o col singolo contribuente. Un calcolo preciso sui costi non è possibile senza conoscere la tempistica dei pagamenti alle imprese e delle cessioni del credito.
Non è obbligatorio. Poiché il credito è cedibile anche ad avanzamento lavori, è possibile ricevere i soldi dopo il pagamento del 30 e del 60% dei lavori.
Ai documenti richiesti dalla normativa, che vanno presentati alla banca, se ne aggiungono tanti altri. Ad esempio, è richiesta una visura catastale che attesti il titolo di proprietà dell’immobile, che il Fisco non deve chiedere.
Sì, eccetto le certificazioni essenziali, quali ad esempio l’atto notorio con cui si dichiara che le spese sono a carico di chi chiede la cessione. Oltre alla documentazione preliminare sulla regolarità urbanistica dei lavori, è necessaria una relazione preventiva da cui si ricavi che, a fine lavori, si otterrà il miglioramento di almeno due classi energetiche; un preventivo particolareggiato dei costi con la clausola che se il conto finale risulterà superiore la banca non è più obbligata ad accettare la cessione.E’ obbligatorio presentare il “visto di conformità” sui costi sostenuti in tutti i casi di richiesta della cessione.E’ necessario un atto notorio con cui si autocertifica che non si tratta di un immobile detenuto nell’ambito di un’attività di impresa o professionale. La situazione si complica se il soggetto che sostiene le spese è diverso dal proprietario dell’immobile,poiché per dimostrare il diritto a chiedere la cessione occorre un altro supplemento di carta, a partire dal benestare scritto del proprietario, nel caso dell’inquilino o del comodatario deve prodursi copia del contratto di locazione o comodato; se si tratta di convivente serve la certificazione anagrafica; se si tratta di ex coniuge si deve allegare copia della sentenza di separazione che assegna la casa; nel caso del promissario acquirente serve copia del preliminare di compravendita registrato. Sono richiesti ulteriori documenti se si chiede la cessione ad avanzamento lavori.
Nei casi più semplici sono circa venti, come nel caso in cui è il proprietario dell’immobile a chiedere la cessione e vuole i crediti dopo aver pagato tutti i lavori; possono essere quaranta quando a chiedere la cessione è il detentore dell’immobile e ci sono cessioni intermedie ad avanzamento lavori. Al conto potrebbero essere aggiunti i documenti richiesti se si vuole accedere al prestito ponte.
E’ un documento rilasciato da un professionista fiscale e rappresenta la dichiarazione di conformità della documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti per aver diritto alla detrazione di imposta, nonché la presenza di asseverazioni ed attestazioni rilasciate dai tecnici abilitati. Il visto è necessario, per ottenere l’ecobonus, solo se si cede il credito.
Possono rilasciare il visto: gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; gli iscritti all’albo dei consulenti del lavoro; gli iscritti entro il 30 settembre 1993 ai ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio per la sub categoria tributi, in possesso di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o del diploma in ragioneria; i responsabili dell’assistenza fiscale dei Caf.
No, se chi riceve il credito è in buona fede è il contribuente a dover pagare. Quest’ultimo poi, potrà rifarsi su imprese e professionisti, se ricorrono gli estremi.
Questa situazione è abbastanza complessa poiché il decreto agosto ha varato una norma che applicata alla lettera obbligherebbe il condomino contrario. La legge di Bilancio ha cercato di rimediare prevedendo la possibilità di accollare le spese oggetto di cessione solo per chi, attuando la cessione,, accetterà anche di accollarsele. Il meccanismo causa dubbi di fattibilità, perché bisogna convincere i favorevoli ad accollarsi spese comunque a rischio anche per conto dei contrari e i contrari potrebbero andare in giudizio per reclamare il diritto ad ottenere il 10% di surplus sulla spesa grazie ai rimborsi del Fisco.
Con la cessione del credito ad una banca o ad un terzo si evita il rischio di perdere parte dei benefici fiscali. E’ da valutare anche lo sconto in fattura. Come deterrenti vi sono i costi dell’operazione, per chi dispone del denaro da anticipare: in tale ipotesi si otterrebbe dal 5 al 10% in più nel caso del super ecobonus, un rendimento apprezzabile in questa fase del mercato finanziario. E’ da considerare l’impegno necessario per la raccolta della documentazione che chiede la banca, con molta prudenza. Specialmente quando a chiedere la cessione non è un condominio, ma un singolo.
Sì, in determinate condizioni, partendo dal presupposto che per almeno cinque anni si dovrà avere una continuità di reddito imponibile tale da poter usufruire delle detrazioni. La cifra deve essere rilevante, almeno 40-50mila euro perché in caso contrario non è concesso il mutuo o se viene concesso le spese istruttorie e quelle notarili fanno venir meno la convenienza apparente del tasso. L’alternativa del prestito personale ( credito chirografario) non è affatto consigliabile perché i tassi si aggirano sul 6-7%: è preferibile il mutuo ponte.
Sì, solo in caso di ristrutturazione in occasione dell’acquisto della casa. Se la somma mutuata per acquisto più ristrutturazione rientra nel valore del 70% della sola casa si possono ottenere tassi favorevoli e rate sostenibili su mutui di lunga durata.
La surroga non è attuabile per cifre superiori al debito residuo.L’operazione è tecnicamente fattibile, ma la cifra aggiunta è oggetto di un atto separato ed il costo potrebbe non essere molto conveniente.
Consiste in un’agevolazione introdotta dal dl 63del 2013 che ha esteso il vantaggio fiscale per chi compie lavori di consolidamento statico e prevenzione antisismica. Precedentemente il bonus era previsto in ambito delle agevolazioni sulle ristrutturazioni edilizie, ma implicava operazioni invasive su edifici già abitati. Il decreto del 2013 ha aumentato le detrazioni ma, anche in questo caso, con scarso successo. Col decreto rilancio è stato attuato un ulteriore incremento e fino al 30 giugno 2022 è possibile ottenere il 110% in cinque anni sulle spese.
Gli interventi antisismici per mettere in sicurezza statica le parti strutturali di edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente. Le opere devono aver intrapreso l’iter per l’autorizzazione dopo il 1 gennaio 2017 e gli edifici devono essere ubicati nelle zone sismiche 1, 2, 3, del territorio italiano. L’agevolazione riguarda anche le spese relative all’acquisto di abitazioni antisismiche realizzate mediante demolizione e ricostruzione. Sono agevolati, inoltre, i sistemi di monitoraggio antisismico.
Il tetto ammonta a 96.000€, in caso di interventi realizzati su singole unità immobiliari. Il limite riguarda un solo immobile ed è annuale. Se gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti sulla stessa unità immobiliare, dai 96.000€ devono sottrarsi le somme già portate in detrazione. L’ammontare massimo di spesa si riferisce all’unità abitativa ed alle sue pertinenze, anche se accatastate disgiuntamente; è sempre di 96.000€ il tetto per l’acquisto delle case antisismiche, mentre per gli interventi in condominio il limite di 96.000€ si moltiplica per il numero delle unità immobiliari. Pertanto il bonus massimo è di 105.600€.
Sono i medesimi beneficiari del super ecobonus. Non sono inclusi gli edifici destinati ad attività produttive, per i quali restano i limiti di 96.000€ in 5 anni ma con bonus del 70% se si migliora di una classe sismica e dell’80% se si migliora di due. Le due aliquote sono maggiorate di un ulteriore 5% ed il tetto sale a 136.000€ per unità immobiliare se si ottiene anche l’ efficientamento termico, in tal caso la detrazione si spalma su dieci anni. Le unità di immobili non residenziali possono ottenere il sisma bonus maggiorato per i lavori sulle parti comuni condominiali. Il sismabonus al 110% offre un altro vantaggio rilevanter : si deve ottenere un miglioramento della sicurezza antisismica e statica , ma non è necessario che ciò si traduca anche in un miglioramento di classe sismica. Per l’agevolazione al 110% possono essere detratte determinate spese: non solo quelle per realizzare i lavori, ma anche quelle per le indagini, sia strutturali che geotecniche, per le verifiche per la classificazione sismica, la progettazione, la direzione dei lavori, il collaudo, le autorizzazioni, i costi eventuali strettamente collegati alla realizzazione degli interventi ed al completamento dei lavori.
L’Italia è suddivisa in quattro zone, in relazione al rischio sismico calcolato su un arco di tempo di 50 anni. La mappa delle zone è allegata al decreto del presidente del Consiglio del 28 aprile 2006 pubblicata sulla G. U. dell’11 maggio 2006. Nella zona 1, la più a rischio, si trova gran parte della dorsale appenninica, in zona 4, esclusa dall’agevolazione, si trovano la Sardegna ed alcune aree del Nord Italia a ridosso delle Alpi come parte delle province di Trento e Bolzano. Milano, Varese Sondrio, Como e Torino sono in zona 3 Roma in parte zona 3 e in parte 2, Napoli in zona 2. Messina colpita, purtroppo, dal più grave terremoto verificatosi in Italia, è zona 1.
Il Dm 14 gennaio 2008 ha introdotto il concetto di classe sismica, definendo le norme tecniche per le costruzioni. L’ultima versione delle norme è del 2018 e prevede otto classi dalla A+ (minor rischio) alla G (massimo rischio). All’interno delle varie classi c’è un intervallo minimo massimo, le asseverazioni dovranno dimostrare che, rispetto alla situazione originaria, si è verificato un miglioramento, anche se non ha condotto al salto di classe.
Sì, se il credito che corrisponde alla detrazione spettante è ceduto ad un’impresa di assicurazione e, contestualmente, è stipulata una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione per i premi assicurativi versati è del 90%. Sul sisma bonus al 110% le banche praticano le stesse condizioni del super ecobonus per la cessione.
L’efficacia delle opere realizzate, con documentazione sul pre e post lavori, va asseverata dai professionisti incaricati della progettazione , della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico. I medesimi attestano la congruità delle spese sostenute. Il visto di conformità è obbligatorio, anche se non si cede il credito.
E’ compresa solo l’installazione del fotovoltaico, in quanto prevista in modo esplicito dall’art.119⁵ del “Decreto rilancio”. Le opere di efficientamento energetico trainate sono riservate dal comma 2 del decreto solo ai lavori trainanti previsti dal primo comma , ossia la coibentazione termica e la sostituzione della centrale termica nelle unità indipendenti e nei condomini.
Esso è stato introdotto dalla Finanziaria 2020 ed è in vigore per il 2021 Consiste nella detrazione fiscale del 90% in 10 anni della spesa effettuata per tinteggiare le zone opache e ripristinare le facciate degli edifici residenziali e non.Questo bonus non prevede un tetto di spesa."Il bonus riguarda tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile. Non comprende gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o dal suolo ad uso pubblico. Sono agevolati il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in mancanza dell’impianto di riscaldamento ed il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio per la sola struttura opaca verticale. Sono inclusi la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, il consolidamento, il ripristino o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, fregi ed ornamenti riconducibili al decoro urbano come quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni ed, infine,la sistemazione di tutte le parti impiantistiche purché insistano sulla parte opaca della facciata."
Il bonus riguarda tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile. Non comprende gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o dal suolo ad uso pubblico. Sono agevolati il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in mancanza dell’impianto di riscaldamento ed il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio per la sola struttura opaca verticale. Sono inclusi la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, il consolidamento, il ripristino o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, fregi ed ornamenti riconducibili al decoro urbano come quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni ed, infine,la sistemazione di tutte le parti impiantistiche purché insistano sulla parte opaca della facciata.
Sì, . L’edificio deve trovarsi nelle zone A( centro storico) e B (aree altamente o mediamente edificate) identificate dai piani di Governo del territorio o certificate dal Comune come tali. Si tratta di zone non sempre facili da identificare per un non addetto ai lavori, anche se tutti i comuni pubblicano on line la documentazione relativa agli strumenti urbanistici vigenti.
Non esistono procedure particolari da seguire se l’intervento consiste in una semplice ritinteggiatura e non implica il rifacimento di oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio. In tal caso sono sufficienti la copia della delibera assembleare (in caso di lavori condominiali), il pagamento delle opere con il bonifico parlante ed essere in regola con la sicurezza.
In tal caso l’operazione è considerata di efficientamento energetico e l’iter è più complesso,poiché bisogna conseguire un miglioramento delle prestazioni energetiche di almeno il 20%. Occorre l’asseverazione con cui un tecnico abilitato certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti per ciascuno di essi e l’Ape per ogni singola unità immobiliare per cui si chiedono le detrazioni fiscali, che deve essere redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori. Al termine dei lavori bisogna effettuare la comunicazione all’Enea.Considerate le incombenze necessarie per chi non ha ancora iniziato i lavori è consigliabile valutare la possibilità di puntare direttamente al super ecobonus, che si ottiene rispettando norme tecniche più pressanti, ma che ha anche vantaggi fiscali significativamente più rilevanti.
L’ecobonus inteso nella versione potenziata, confermato dalla Legge di Bilancio per tutto il 2021, agevola gli interventi di efficientamento energetico. A variare è la misura dell’agevolazione ( che varia dal 50 all’85%), i tempi di ammortamento fiscale (10 anni invece di 5), le regole meno rigide sulle caratteristiche dei lavori e sulla congruità dei costi (ad esempio l’assenza dell’obbligo di guadagnare due classi energetiche o di compiere lavori “trainanti”) e l’applicabilità per qualsiasi immobile e qualsiasi contribuente ( l’agevolazione infatti è su Irpef e Ires). I potenziali utenti che non possono accedere al super ecobonus sono numerosi.
Diversamente dagli altri bonus le agevolazioni dell’ecobonus “standard” non hanno tetti di spesa, ma tetti di detrazione. Ad esempio, la sostituzione delle finestre comprensive di infissi prevede una detrazione massima di 60.000€ con un bonus del 50%. Si possono spendere, quindi, fino a 120.000€. La stessa operazione se agevolata con il super ecobonus 110 % può dare, al massimo, un vantaggio quantificato in 60.000€, ma in tal caso il tetto di spesa massima agevolabile è di 54.545€. Negli interventi che interessano parti comuni condominiali il beneficio massimo è di 40.000€ per ogni unità immobiliare.
Il beneficio può arrivare all’85%, ma le due aliquote 80% e 85% sono correlate a lavori di efficientamento connessi al consolidamento antisismico, praticamente solo agli edifici non residenziali, in quanto quelli abitativi possono godere del sisma bonus 110%, più conveniente. Gli interventi nelle unità immobiliari singole hanno aliquote del 50% o del 65%, valori che scenderanno al 36% dal 1 gennaio prossimo se la stesura definitiva della Legge di Bilancio 2021 non conterrà una proroga dei termini, anche se molto probabile rispetto a quella dell’ecobonus, dato che l’impegno di spesa per le finanze pubbliche è ben diverso.
E’ necessaria l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, con cui si dimostri che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici prescritti. Se si eseguono più interventi sullo stesso immobile, l’asseverazione può avere carattere unitario e fornire complessivamente le informazioni ed i dati richiesti. In certi casi, tale documento può essere sostituito da una certificazione dei produttori, ad esempio, per interventi di sostituzione di infissi e finestre, per le caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 kW, per le pompe di calore di potenza elettrica assorbita minore di 100kW e per i sistemi di dispositivi multimediali.L’asseverazione del tecnico abilitato può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori. Se si auto costruiscono i pannelli è sufficiente l’attestato di partecipazione ad un apposito corso di formazione.
Diversamente dal caso del super ecobonus, l’Ape va redatto solo a fine lavori, dato che in tal caso non è necessario il miglioramento di due classi. Inoltre, per alcuni interventi, non è richiesto: per la sostituzione di finestre ed infissi nelle singole unità immobiliari e l’installazione di pannelli solari per produrre acqua calda, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e la contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; l’acquisto e posa in opera delle schermature solari; la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili; l’acquisto e installazione di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti.
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre inviare all’Enea una comunicazione telematica (ecobonus2020.enea.it), compilando una scheda che deve contenere: i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese e dell’edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento attuato ed il risparmio di energia che ne è conseguito, il relativo costo, specificando l’importo per le spese professionali e quello utilizzato per calcolare la detrazione con le caratteristiche dell’intervento. I pagamenti devono avvenire , come in tutte le agevolazioni su immobili, con bonifico parlante.
Introdotto nel 1996, ha modificato tetti ed aliquote più volte nel corso degli anni. Oggi prevede per tutto il 2021 una detrazione fiscale del 50% in 10 anni calcolata su un tetto massimo di 96.000€. Possono accedere al bonus le persone fisiche per i lavori nelle unità immobiliari residenziali mentre per i lavori nelle parti comuni condominiali e nei condomini con almeno il 50% in 10 anni calcolata su un tetto massimo di 96.000€. All’agevolazione possono accedere le persone fisiche per i lavori nelle parti comuni condominiali e nei condomini con almeno il 50% di superficie residenziale le agevolazioni si applicano anche agli immobili non residenziali.
I. La manutenzione straordinaria , ossia interventi aventi il fine di rinnovare o sostituire parti, anche strutturali, degli immobili o la realizzazione ed il miglioramento dei servizi igienico sanitari e tecnologici. Per non essere considerate opere di ristrutturazione edilizia, è necessario che le operazioni non comportino una variazione della volumetria complessiva dell’unità immobiliare , né mutamenti delle destinazioni d’uso;II. Il restauro ed il risanamento conservativo, operazioni volte alla conservazione dell’immobile e finalizzati ad assicurarne la funzionalità.III. Ristrutturazione edilizia: comprende i lavori che trasformano l’edificio in un fabbricato del tutto o in parte diverso da quello originario anche con un aumento delle volumetrie consentito dalle disposizioni urbanistiche. Vi sono poi altre opere che rientrano nelle agevolazioni.E’ agevolato nella misura del 25% del prezzo pagato e sempre con un tetto di 96.000€ l’acquisto di una casa ristrutturata dal costruttore.Alcune opere,di manutenzione, come ad esempio il rifacimento dei pavimenti, che pur se molto costose, non sono agevolate. Rientrano nel bonus solo se compiute contestualmente ad altre opere di manutenzione straordinaria, di risanamento o di ristrutturazione.
Frazionamento o accorpamento delle unità immobiliariSpostamento di tramezzi e divisori non portantiSostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrandeRifacimento di scale interne e rampe; di impianto fognario privato,idricoInterventi finalizzati a contenere l’inquinamento acusticoRifacimento tetto o solaio, impianto elettrico, gas, riscaldamento/condizionamentoSostituzione canne fumarie
Interventi tesi ad eliminare e prevenire situazioni di degrado